Servizi

- Progetti per impianti termici e condizionamento

- Pratiche per defiscalizzazione attuale norma in essere

- Pratiche per impianti di riscaldamento - ex ISPELS - Vigili del Fuoco

- Installazione di sistemi integrati caldo - freddo

- Riparazione e manutenzione caldaie murali a gas, scaldabagni a gas

- Analisi fumi caldaie e rilascio documentazione necessaria per autocertificazione all'Ente Provinciale "Terra di Lavoro", per la dichiarazione delle caldaie sia unifamiliare che centralizzate

- Riparazione e manutenzione bruciatori a gasolio, gas Metano e gas GPL

- Riparazione e manutenzione climatizzatotri, refrigeratori, sistemi integrati caldo/freddo, abilitati per rilascio documentazione necessaria per nuove norme sugli FGas (gas fluorurati - R410)

- Manutenzione e riparazione termoconvettori a gas

- Riparazione e manutenzione impianti solari per acqua calda

- Conduzione impianti con assunzione del Ruolo di terzo Responsabile

Da sapere

La dichiarazione di conformità è un documento che certifica l'assunzione di responsabilità da parte della ditta installatrice dell'esecuzione degli impianti a regola d'arte e di garantirne la sicurezza. Il DM 37/08 rende obbligatorio il rilascio della Dichiarazione di Conformità.

La compilazione iniziale del libretto di impianto comprensiva dei risultati della prima verifica del rendimento di combustione, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio dalla ditta installatrice; per impianti già esistenti al 29/10/1993 la compilazione iniziale deve essere effettuata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione (art. 11, comma 11, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni).

Se l'intervento è riconosciuto in garanzia è completamente gratuito e deve essere eseguito da un centro di assistenza tecnica autorizzato Beretta. Nel caso non sia riconoscibile in garanzia, il centro di assistenza tecnica autorizzato Beretta è tenuto a motivare gli eventuali costi sostenuti (diritto fisso di chiamata, manodopera o tipologia di intervento eseguito non riconosciuto dalle condizioni di garanzia tipo gelo, cause esterne).

Come specificato nei libretti di installazione delle nostre caldaie, consigliamo di eseguire una manutenzione ordinaria annuale ed un'analisi dei fumi (per la verifica del rendimento di combustione) biennale in modo da garantire un corretto funzionamento della caldaia ed un risparmio di gas. A tale proposito suggeriamo di sottoscrivere un contratto di manutenzione programmata tipo start o comfort in modo di ricordarvi annualmente la scadenza della manutenzione. La manutenzione della caldaia deve essere quindi fatta ogni anno secondo le prescrizioni del costruttore ed in ottemperanza al DPR 412/93-551/93 e D.Lgs. 192/05-311/06 e successive modifiche, mentre ogni due anni deve essere effettuata la prova fumi. Il Centro di Assistenza Beretta service gestisce la presentazione in provincia e regione delle documentazioni richieste dalle normative locali.

La prima accensione di una caldaia prevede le seguenti operazioni:
Verifica di una corretta installazione per l'uso del prodotto
Verifica della mancata manomissione del prodotto
Verifica che il prodotto corrisponda nell'uso ai dati dichiarati nelle caratteristiche tecniche
Convalida della cartolina di garanzia.

Il controllo della caldaia deve essere eseguito da chi è abilitato ad effettuare il bollino blu, ovvero da coloro che sono stati certificati dalla camera di commercio per lo svolgimento di attività da manutentore o installatore.
Installatori che dal 1° agosto 2013, ai sensi dell'art.15 del D.lgs n. 28/2011 che recepisce la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, devono obbligatoriamente disporre di tale certificazione, nel gergo nota come "patentino", per installare e fare manutenzione di caldaie, caminetti e stufe a biomasse, sistemi solari fotovoltaici e termici, sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di calore.

L'etichetta energetica per i climatizzatori dell'aria per uso domestico è obbligatoria dal 2003 (direttiva 2002/31/CE). Ma, con l'entrata in vigore della direttiva 2010/30/EU, il suo format è cambiato per tutti gli apparecchi immessi sul mercato comunitario dal 1 gennaio 2013.
Devono avere l'etichetta i climatizzatori dell'aria collegati alla rete elettrica dotati di una potenza nominale minore o uguale a 12 kW, siano essi solo raffrescatori, solo riscaldatori o pompe di calore, cioè apparecchi detti reversibili, in grado sia di riscaldare sia di raffrescare gli ambienti, e per ognuno di queste tipologie sia i modelli portatili sia i modelli fissi e per entrambi la versione monoblocco e split.

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